Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.M. 22/03/2002 n. 3190

Art. 12.

1. All'art. 15 della ordinanza n. 2893 del 31 maggio 1999 sono aggiunte: "Legge della Regione siciliana 15 maggio 2000, n. 10, articoli 12 e 13; Legge della Regione siciliana 27 dicembre 1978, n. 71, art. 55; Legge 11 febbraio 1994, n. 109, art. 14."

Art. 13.

1. L'art. 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, così come modificato e integrato dall'art. 4, comma 25 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito con il seguente: "Art. 4. -

1. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, dispone un contributo a carico dei comuni che conferiscono i rifiuti, da erogare ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli impianti di termoutilizzazione della frazione residuali dei rifiuti e dispone la realizzazione di opere di risanamento ambientale ed infrastrutturali nei siti ove i suddetti impianti sono ubicati. Detto contributo è stabilito nella misura di 1.0 centesimi di euro per chilogrammo di rifiuto conferito agli impianti per la termoutilizzazione dei rifiuti.

2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana, realizza, avvalendosi delle risorse ad esso assegnate, nonchè dei poteri e delle deroghe previste dall'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999 e dalle successive ordinanze a questa collegate, le infrastrutture di collegamento e di mitigazione ambientale degli impianti di trattamento della frazione residuale e di termoutilizzazione dei rifiuti".

3. All'art. 5, commi 1, 2 e 4 dell'ordinanza n. 3048 del 31 marzo 2000, così come integrati dai commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sono sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

Art. 14.

1. Il punto 4 dell'art. 4 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, aggiunto dall'art. 4, comma 26, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, è soppresso e sostituito dai seguenti: "4. Le autorizzazioni concernenti la costruzione e la gestione delle discariche per rifiuti speciali sono rilasciate, a soggetti pubblici o privati, dai prefetti, anche in assenza del piano di cui all'art. 22 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sulla base di comprovate esigenze ambientali. 4-bis. Al fine di garantire continuità nel servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati, nonchè al fine di prevenire interruzioni del servizio pubblico, i comuni titolari di discariche già autorizzate, previo intesa con i prefetti competenti per territorio, adottano tutti i necessari provvedimenti straordinari atti a garantire comunque la continuità del servizio in favore dei comuni così come identificati dai prefetti stessi. La chiusura anticipata delle discariche attive è di competenza esclusiva dei prefetti che la dispongono solo dopo che sia assicurata la continuità del servizio in favore dei comuni che in esse conferivano i rifiuti. 4-ter. Rimane nella esclusiva competenza del commissario delegato - presidente della Regione siciliana, l'autorizzazione allo smaltimento finale delle scorie della termoutilizzazione, ivi compreso quello in discariche per rifiuti speciali, nonchè, ove necessario, alla loro costruzione e/o gestione.". I commi 1 e 2 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, così come modificata dall'art. 4, comma 30, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, sono soppressi.

3. L'art. 8 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000, e soppresso.

4. Il comma 2 dell'art. 13 dell'ordinanza n. 3072 del 21 luglio 2000 è soppresso e sostituito dal seguente: "Ai sub commissari nominati dal commissario delegato - presidente della Regione siciliana compete il compenso forfettario lordo e il trattamento di missione stabilito dal Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio n. 0334/TAI/IM/DM/UDE dell'8 marzo 2001. Per il vice commissario di cui alla presente ordinanza, già nominato con ordinanza commissariale n. 641 del 23 luglio 2001, detto compenso è pari al doppio della misura stabilita dal predetto Decreto ministeriale n. 334/2001, fermo restando l'identico trattamento di missione".

Art. 15.

1. Il comma 2 dell'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso e sostituito con il seguente: "2. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana realizza le attività di monitoraggio previste dalla vigente normativa per gli interventi di propria competenza".

2. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole "Ministero dell'ambiente" sono soppresse e sostituite dalle parole "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

3. All'art. 2, comma 5, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 dopo le parole: "non ancora progettate," sono aggiunte le parole: "già coperte da finanziamento.".

4. All'art. 2, comma 6, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole "previa intesa del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio" sono sostituite dalle parole "previa intesa del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" e sono soppresse le parole "Gli interventi sono realizzati d'intesa con il commissario delegato di cui all'ordinanza n. 3108/2001".

5. All'art. 2 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 sono aggiunti i seguenti commi 10 e 11: "10. Il commissario delegato - presidente della Regione siciliana si avvale anche dell'osservatorio per l'accelerazione e qualificazione della spesa pubblica di cui all'art. 22 della Legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, al fine di individuare tutte le opere di fognatura, collettamento, depurazione e riutilizzo, anche ai fini irrigui, delle acque reflue, esistenti sull'intero territorio regionale, o per le quali sia comunque già avvenuto l'inse rimento nei documenti di programmazione delle amministrazioni pubbliche, nonchè al fine di individuare lo stato di tutte le opere relative agli interventi di cui all'ordinanza n. 2983/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

11. Per le finalità di cui al precedente comma 10, il commissario delegato

- presidente della Regione siciliana può assegnare all'osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica fino ad un massimo di dieci unità di personale appartenente alla pubblica amministrazione alle medesime condizioni previste dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2983 del 31 maggio 1999".

6. All'art. 4, comma 33, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, le parole: "non oltre il termine del 31 marzo 2002" sono soppresse e sostituite dalle parole: "non oltre il termine del 31 dicembre 2002".

7. All'art. 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 i commi 2 e 3 sono soppressi e sostituiti dai seguenti: "2. L'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale ed al P.A.R.F. e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibiità dei lavori.

3. Il commissario delegato per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi; emette il Decreto di occupazione e provvede alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni.".

8. All'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: "venti unità" sono soppresse e sostituite dalle parole: "quaranta unità".

9. All'art. 5, comma 6 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: "venti unità di personale estraneo alla pubblica amministrazione, con contratto a tempo determinato, da retribuire nel limite massimo della retribuzione spettante al personale della Regione siciliana corrispondente al livello ottavo, anzianità pari a 0, e di tre esperti" sono soppresse e sostituite dalle parole: "cinque esperti"; dopo le parole: "3 agosto 1998, n. 267" sono aggiunte le parole: "ovvero, per professori, e ricercatori universitari, se più favorevole, l'indennità prevista dall'art. 10, comma 3-bis dell'ordi- n. 3136/2001".

10. L'art. 7, comma 1, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 è soppresso.

11. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001 le parole: "con i competenti direttori generali del Ministero dell'ambiente" sono sostituite con le parole: "con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio".

12. All'art. 9, comma 5 dell'ordinanza n. 3136 del 25 maggio 2001, dopo le parole: "tutela delle acque" sono aggiunte le parole: "eccetto quelle previste dalla misura 1.1.2 sottomisura 1.1.2 b del POR Sicilia 2000-2006,".

Art. 16.

1. Il commissario delegato - presidente della regione siciliana provvede, ove necessario, e sentito con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, all'aggiornamento del piano di priorità degli interventi per l'emergenza rifiuti (P.I.E.R.), di cui al Decreto commissariale 25 luglio 2000, al fine di corredarlo, completarlo e aggiornarlo anche in vista della definizione, in termini di unità, ubicazione, capacità e caratteristiche, dei termoutilizzatori della frazione residuale dei rifiuti.

Art. 17.

1. Alla cessazione dello stato di emergenza, i beni e le attrezzature acquisiti per l'attuazione delle finalità previste dall'ordinanza n. 2983/ 1999 e successive sono trasferiti alla regione siciliana, cui si intesteranno anche i rapporti attivi e passivi in essere.

Art. 18.

1. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dai provvedimenti assunti dai commissari delegati e dai prefetti delle province fino alla data di pubblicazione della presente ordinanza, con l'eccezione di quelli incisi da provvedimenti giurisdizionali. Sono fatte salve le disposizioni contenute nelle precedenti citate ordinanze che non risultano in contrasto con la presente ordinanza.

Art. 19.

1. Per l'esecuzione del mandato affidatogli il commissario delegato può derogare, ove necessario, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti norme e successive modifiche ed integrazioni: Legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, titolo VI, art. 331;

-Legge 25 giugno 1865, n. 2359, articoli 4, 7, 17, 18, 25, 31 e seguenti, 51, 64, 71;

- Regio Decreto 25 maggio 1895, n. 350, articoli 5, 6, 8, 9, 10, 17, 20, 27, 28, 29, 66, 68, 69, 70 e 71;

-Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, commi 1, 5 e 6, commi 2, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;

-Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 7, 8, 12, 17;

- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, titolo I, sezione II, art. 11 e titolo II - Capo I, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 119 e successive modifiche ed integrazioni;

-Regio Decreto 16 maggio 1926, n. 1126, articoli 20 e 21;

-Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, art. 13;

-Legge 10 giugno 1939, n. 1089, articoli 20, 54, 55, 57, 59;

-Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11;

-Legge 22 ottobre 1971, n. 865, articoli 10, 11, 12, 13, 19, 20;

-Legge 18 dicembre 1973, n 836, art. 8, comma 1, periodo II;

-Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, articoli 81, 82, 101;

-Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4;

-Legge 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3;

-deliberazione 27 luglio 1984, del Comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982, punto 4.2.2;

- Legge 8 agosto 1985, n. 431, articoli 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1quinquies, l-sexies;

-Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6, fermo restando l'acquisizione del parere del Ministero dei beni e delle attività culturali, ove necessario; Decreto-Legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, dalla Legge 9 novembre 1988, n. 475, art. 7;

- Legge 9 giugno 1990, n. 142, articoli 22, 25, 32, 35, 45 e 46, come recepiti dalla Legge della Regione siciliana 11 dicembre 1991, n. 48;

-Legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 16 e 17;

 

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